Articolo 547 del Codice di procedura civile

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L'articolo 547 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Dichiarazione del terzo". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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