Articolo 550 del Codice di procedura civile

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L'articolo 550 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Pluralità di pignoramenti". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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