L'articolo 550 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Pluralità di pignoramenti".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.
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