Articolo 552 del Codice di procedura civile

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L'articolo 552 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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