L'articolo 554 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.
Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.
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