Articolo 556 del Codice di procedura civile

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L'articolo 556 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Espropriazione di mobili insieme con immobili". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.

In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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