L'articolo 558 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Limitazione dell'espropriazione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
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