L'articolo 562 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.
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