L'articolo 564 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Facoltà dei creditori intervenuti" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
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