L'articolo 577 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Indivisibilità dei fondi" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La divisione in lotti non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
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