Articolo 579 del Codice di procedura civile

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L'articolo 579 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Persone ammesse agli incanti"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto.

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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