L'articolo 579 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Persone ammesse agli incanti" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto.
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
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