L'articolo 588 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Termine per l'istanza di assegnazione" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
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