L'articolo 59 sexies del Codice del Consumo, è rubricato "Onere della prova"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, nonché di quelli di cui all'articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista.
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