Articolo 590 del Codice di procedura civile

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L'articolo 590 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Provvedimento di assegnazione"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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