Articolo 592 del Codice di procedura civile

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L'articolo 592 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Nomina dell'amministratore giudiziario"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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