Articolo 594 del Codice di procedura civile

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L'articolo 594 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Assegnazione delle rendite"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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