L'articolo 594 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Assegnazione delle rendite" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
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