L'articolo 608 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.
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