L'articolo 613 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto.
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