Articolo 613 del Codice di procedura civile

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L'articolo 613 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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