Articolo 623 del Codice di procedura civile

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L'articolo 623 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Limiti della sospensione"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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