Articolo 627 del Codice di procedura civile

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L'articolo 627 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Riassunzione"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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