Articolo 629 del Codice di procedura civile

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L'articolo 629 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rinuncia"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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