Articolo 632 del Codice di procedura civile

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L'articolo 632 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Effetti dell'estinzione del processo"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591 bis.

Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione.

Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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