Articolo 640 del Codice di procedura civile

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L'articolo 640 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rigetto della domanda"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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