Articolo 643 del Codice di procedura civile

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L'articolo 643 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Notificazione del decreto"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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