L'articolo 643 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Notificazione del decreto" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.
La notificazione determina la pendenza della lite.
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