Articolo 649 del Codice di procedura civile

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L'articolo 649 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Sospensione dell'esecuzione provvisoria"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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