L'articolo 649 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Sospensione dell'esecuzione provvisoria" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.