L'articolo 669 undecies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cauzione" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Con il provvedimenti di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.
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