Articolo 669 undecies del Codice di procedura civile

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L'articolo 669 undecies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cauzione"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Con il provvedimenti di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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