Articolo 68 del D.P.R. 633/1972

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L'articolo 68 del D.P.R. 633/1972 è rubricato “Importazioni non soggette all'imposta”.

Di seguito è riportato il testo integrale:
Non sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonché nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, semprechè ricorrano la condizioni stabilite nei predetti articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72.
Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
c-bis) [Lettera soppressa];
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
e) [Lettera soppressa];
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'articolo 2.
g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;
g-ter) le importazioni di beni per le quali l'imposta è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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