L'articolo 688 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Forma dell'istanza".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.
Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.