Articolo 688 del Codice di procedura civile

0
L'articolo 688 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Forma dell'istanza".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.

Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater.


Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)