L'articolo 691 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Contravvenzione al divieto del giudice".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
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