Articolo 695 del Codice di procedura civile

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L'articolo 695 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Ammissione del mezzo di prova".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il presidente del tribunale o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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