Articolo 697 del Codice di procedura civile

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L'articolo 697 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il conciliatore può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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