Articolo 70 duovicies del D.P.R. 633/1972

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L'articolo 70 duovicies del D.P.R. 633/1972 è rubricato “Cessazione del regime di franchigia”.

Di seguito è riportato il testo integrale:
1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:
a) se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;
b) se è superata la soglia di volume d'affari annuo prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.

2. Se, nel corso dell'anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

3. L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l'attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell'attività. L'Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 70-octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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