L'articolo 705 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Divieto di proporre giudizio petitorio".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finchè il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.
Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.
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