L'articolo 761 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Accesso nei luoghi sigillati"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finchè non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.
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