L'articolo 774 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rinvio delle operazioni"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.
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