Articolo 782 del Codice di procedura civile

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L'articolo 782 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Vigilanza del giudice"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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