Articolo 795 del Codice di procedura civile

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L'articolo 795 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Espropriazione"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.

La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.

Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.

Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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