L'articolo 808 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807..
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