L'articolo 816 bis.1 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Domanda di arbitrato"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819-quater.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.