Articolo 816 bis.1 del Codice di procedura civile

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L'articolo 816 bis.1 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Domanda di arbitrato"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819-quater.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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