L'articolo 816 quinquies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Intervento di terzi e successione nel diritto controverso"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario.
Si applica l'articolo 111.
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