L'articolo 818 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Reclamo"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrarietà all'ordine pubblico.
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