Articolo 2396 octies del Codice Civile

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L' art. 2396 octies del Codice Civile è rubricato “Riunioni dell'organo di controllo" ed è stato introdotto con D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, numero 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

L'organo di controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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