Articolo 64 del Codice del Consumo

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L'articolo 64 del Codice del Consumo, è rubricato "Comunicazione telefonica"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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