Articolo 66 bis del Codice del Consumo

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L'articolo 66 bis del Codice del Consumo, è rubricato "Foro competente"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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