L'articolo 66 bis del Codice del Consumo, è rubricato "Foro competente"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice del Consumo, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.