Chi puo succedere nell'eredità?
In questa guida tratteremo un tema di diritto successorio fondamentale per comprendere le regole di questa branca del diritto. Al momento del decesso si apre la cosiddetta successione, cioè quell’istituto giuridico che disciplina il trasferimento dei rapporti attivi e passivi ai suoi successori (in parole semplici: il passaggio dei beni, comprensivi di crediti e debiti dal de cuius ai successori). La domanda che ci porremo in questo approfondimento è la seguente “possono tutti ereditare? o vi sono dei limiti imposti dal legislatore?”. Queste due domande riguardano in termini giuridici la “capacità a succedere”.
Capacità a succedere: a chi spetta?
Per rispondere a questa domanda viene in rilievo l'articolo 462 c.c., che stabilisce:Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.L'articolo 462 c.c. prevede tre concetti fondamentali:
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.
- sancisce che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati al momento dell’apertura della successione: non vi è pertanto un limite di età per succedere, tutti hanno la capacità purché nati all’epoca dell’apertura della successione (che corrisponde alla data del decesso del de cuius). Pertanto ha la capacità di succedere anche un minorenne (approfondiremo in un altro articolo alcune regole che deve seguire l’accettazione all’eredità del minorenne), anche un incapace ha la capacità di succedere (limiti invece per questi soggetti vi sono nella capacità di “testare”);
- una seconda categoria di soggetti sono i concepiti al momento di apertura della successione, anche questi hanno la capacità di succedere. I concepiti sono coloro che non sono ancora nati, ma che al momento dell’apertura della successione sono già stati concepiti, cioè cioè già esistenti come nascituri nel grembo materno al momento dell’apertura della successione; la legge ne presume il concepimento se la nascita avviene entro 300 giorni dalla morte del de cuius (il termine dei 300 giorni è stabilito dal secondo comma dell’articolo in esame e anche dall’articolo 232 c.c.). tratta di una presunzione legale: ciò significa che, se non viene fornita prova contraria, il figlio si considera concepito al momento dell’apertura della successione. Tuttavia, qualora venga dimostrato che il concepimento è avvenuto successivamente, il soggetto non avrà capacità di succedere.
Esempio: Tizio muore il primo gennaio 2026, lasciando la moglie incinta. Il bambino nasce il primo settembre 2026, quindi entro 300 giorni dalla morte del padre. La legge presume che fosse già concepito al momento dell’apertura della successione e, pertanto, il figlio ha capacità di succedere ed è a tutti gli effetti erede.
- L’ultimo comma prevede una disposizione solo in caso di testamento: secondo cui possono ricevere per testamento anche i figli di una persona vivente al momento dell’apertura della successione, anche se non concepiti. Quindi in questo caso sono capaci di succedere anche i figli non concepiti, purché la persona di cui sono figli sia viva alla morte del testatore.
- Le persone giuridiche non rientrano nella previsione dell’art. 462, comma 1 c.c., riferito alle persone fisiche, ma sono comunque capaci di succedere in quanto soggetti di diritto dotati di capacità patrimoniale, nei limiti stabiliti dall’ordinamento.
In breve:
Quindi semplificando, sono capaci di succedere:
- tutte le persone fisiche nate all’apertura della successione;
- tutte le persone concepite all’apertura della successione o nate entro 300 giorni dall’apertura della successione (presunzione legale);
- solo in caso di testamento, i figli anche non concepiti all’apertura della successione, purché la persona di cui sono figli, nominata nel testamento sia viva all’apertura della successione;
- tutte le persone giuridiche;
Vi sono però alcuni limiti alla capacità di succedere stabiliti dalla legge, vediamo qui sotto quali sono.
Limiti alla capacità di succedere: indegnità.
Vi sono dei casi stabiliti dal legislatore che escludono alcuni soggetti a succedere. Si parla di indegnità a succedere e viene regolata dall’art. 463 c.c. rubricato “Casi di indegnità” e stabilisce:
È escluso dalla successione come indegno:I casi indicati dall’articolo 463 c.c. sono tassativi e riguardano reati molto gravi.
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
3-bis) Chi, essendo decaduto dalla podestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella podestà alla data di apertura della successione della medesima.
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Altri casi di incapacità a succedere
Il legislatore disciplina altri casi di incapacità a succedere che si possono in breve elencare in questi punti:
- Il convivente di fatto: il convivente non ha diritti ereditari per legge. Può succedere solo se nominato nel testamento (nei limiti della quota disponibile) ex Legge Cirinnà (L. 76/2016);
- Il coniuge separato: conserva i diritti ereditari, a meno che non gli sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato (art. 548 c.c.)
- Il coniuge divorziato: perde ogni diritto successorio (L. 898/1970);
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