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AvvocatoDigitale.comBlogCostituzioneArticolo 17 della Costituzione italiana

Articolo 17 della Costituzione italiana

L’articolo 17 della Costituzione, prevede la riunione dei cittadini purché senz’armi e in luogo aperto senza alcun preavviso.

Per le riunioni invece in luogo pubblico bisogna avvisare le autorità, che possono vietarle in determinate circostanze.

Ecco il testo: 

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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