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Articolo 16 della Costituzione italiana

L’articolo 16 della Costituzione, stabilisce la libertà di circolazione nel territorio nazionale e ne limita la sua circolazione solo per motivi di sicurezza o sanità.

Aggiunge al secondo comma che questa limitazione non può avvenire invece per motivi politici. Conclude dicendo che ogni cittadino é libero di uscire dalla Repubblica, a meno che non ci siano limitazioni dettate dalla legge.

Ecco il testo: 

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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