L'articolo 15 della Costituzione, stabilisce che la corrispondenza e le altre forme di comunicazione sono inviolabili e protette a livello costituzionale dalla legge stessa.
Al secondo comma specifica però che tale libertà può essere limitata attraverso atto motivato dell'autorità giudiziaria.
Al secondo comma specifica però che tale libertà può essere limitata attraverso atto motivato dell'autorità giudiziaria.
Ecco il testo:
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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