L'art. 14 della Costituzione, definisce il domicilio inviolabile. Nel quale viene specificato nel secondo comma non possono essere eseguite ispezioni, sequestri oppure perquisizioni se non stabiliti
dalla legge.
Al terzo comma viene demandata la materia relativa a ispezioni per sanità e incolumità pubblica alle leggi speciali.
dalla legge.
Al terzo comma viene demandata la materia relativa a ispezioni per sanità e incolumità pubblica alle leggi speciali.
Ecco il testo:
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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