L'articolo 17 della Costituzione, prevede la riunione dei cittadini purché senz'armi e in luogo aperto senza alcun preavviso.
Per le riunioni invece in luogo pubblico bisogna avvisare le autorità, che possono vietarle in determinate circostanze.
Per le riunioni invece in luogo pubblico bisogna avvisare le autorità, che possono vietarle in determinate circostanze.
Ecco il testo:
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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