L'articolo 18 della Costituzione, stabilisce la libertà di associazione, che può avvenire senza autorizzazione e chiaramente per fini leciti.
Al secondo comma limita il tipo di associazioni che non devono essere segrete, con scopi politici o militari.
Al secondo comma limita il tipo di associazioni che non devono essere segrete, con scopi politici o militari.
Ecco il testo:
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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